Statuti dell'Associazione Mani Amiche O.N.G.

Denominazione, Sede, Scopi

Art. 1 

Nello spirito dell'amore cristiano che vuole tutti gli uomini fratelli e di pari dignità, è costituita in Sarteano (SI) la Associazione di Varia Umanità detta Mani Amiche. 

Art. 2 

L'Associazione Mani Amiche ha sede in Sarteano (SI) in Via Campo dei Fiori n. 16. La sede può essere trasferita in altra località purché in territorio italiano, con facoltà di istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. 

Art. 3 

L'Associazione Mani Amiche non ha scopi di lucro e tanto meno politici. 

  1. E' volta ad iniziative filantropiche e di carità cristiana nei confronti di tutti e in modo preminente nei confronti delle popolazioni dei Paesi Meno Avanzati, in particolare dell'infanzia denutrita e abbandonata. 
  2. Con riferimento alla legge n° 49 del 26 febbraio 1987 la Associazione si occupa di studiare e di far conoscere le cause del sottosviluppo creando soprattutto nel mondo giovanile il desiderio di prendere parte attiva affinché la situazione possa migliorare. Ciò mediante attività di informazione ed educazione allo sviluppo da svolgersi in Italia in appoggio ai programmi da realizzare in generale relativamente ai problemi dello sviluppo dei Paesi Meno Avanzati. 
  3.  Formare gruppi di volontari disposti a svolgere la loro attività per un periodo definito nel quadro di iniziative e programmi da realizzare nei paesi in via di sviluppo e per attività da svolgere in Italia. 
  4.  Realizzare progetti per la promozione umana e l'assistenza nei paesi in via di sviluppo, volti alla promozione umana e sociale delle popolazioni locali, con lo scopo di favorire la loro autosufficienza. 
  5.  Offrire, in tempo di pace, ai giovani la possibilità di un volontariato civile o cristiano anche in sostituzione del servizio militare. 
  6.  Promuovere la pace anche attraverso la solidarietà e lo sviluppo. 
  7. In collaborazione con i tribunali minorili e i servizi sociali, previa autorizzazione da parte degli organismi competenti e conformemente alle leggi in vigore, l'associazione potrà curare, senza alcuna speculazione, l'ingresso in Italia, a scopo di adozione o di affidamento di minori riconosciuti in stato di adottabilità dai propri stati di origine. 
  8. a)    Promuovere direttamente o indirettamente i mezzi finanziari ed economici necessari per la realizzazione dei progetti ed il raggiungimento degli scopi umanitari. 
  9. b)    Organizzare, sia in Italia che all'estero, corsi di formazione professionale e di specializzazione tecnica per le popolazioni beneficiarie dei progetti. 
  10. c)    Organizzare corsi di formazione per i futuri formatori professionali dei paesi meno avanzati. 

Art. 4 

L'Associazione opererà secondo le leggi dello stato italiano riguardanti il volontariato internazionale, la cooperazione nord-sud e qualsiasi altra attività che potrà mettere in atto. 

Art. 5 

Patrimonio 

Concorrono a formare il patrimonio della Associazione: 

Le quote associative dei soci; I contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti in genere e privati; Le sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi e di associati, oltre agli introiti derivanti da altre attività della associazione e dei volontari; Tutti i beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; Al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli scopi umanitari l'Associazione potrà mettere in atto le seguenti iniziative: raccolta e vendita di materiale da riciclare; Importazione e vendita di prodotti locali e dell'artigianato tipico delle tradizioni popolari dei paesi Meno Avanzati verso cui sono finalizzate le iniziative; organizzazione di seminari, convegni, studi, editoria ecc.; organizzazione di mostre-mercati per la valorizzazione dell'arte pittorica, della lavorazione al telaio dei tessuti, del legno, dei metalli ecc., delle popolazioni di cui all'Art. 3 punto a; vendita dei prodotti previsti in tutte le tabelle merceologiche; organizzazione di giochi e spettacoli; organizzazione di lotterie, tombole e simili; organizzazione di gite turistiche sia in Italia che all’estero; promozione di attività di volontariato e altre attività volte al fine dell'Associazione. 

Art. 6 

Al Presidente, rappresentante dell'ente o altra persona delegata dallo stesso o dal Comitato Direttivo, competerà chiedere le licenze e le autorizzazioni necessarie per le iniziative che si vorranno mettere in atto. 

Art. 7 

Soci 

L'Associazione ha due classi di soci: socio ordinario e socio onorario. Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età. - Sono soci ordinari tutti coloro che, volendo dare al mondo una speranza e la pace, si associano versando una quota associativa e rinnovano annualmente la propria adesione con una quota che di anno in anno sarà stabilita dal Comitato Direttivo.- Sono soci onorari tutti coloro che nel perseguire gli scopi dell'Ente e nello spirito di esso diano fattiva opera personale; i volontari che con impegno temporaneo si mettono al servizio dei paesi in via di sviluppo unendo alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti e lucri personali; coloro che intendono prestare un servizio civile volontario in sostituzione degli obblighi di leva con impegno determinato nella durata e nel modo corrispondente agli scopi di legge suddetta; coloro che si sono particolarmente distinti per le proprie azioni di collaborazione e, su proposta del Presidente o del Comitato Direttivo, accettano di diventare soci onorari. Gli aderenti che non avranno presentato le proprie dimissioni scritte entro il 31 Dicembre di ogni anno, saranno considerati aderenti anche per l'anno successivo. Sono collaboratori, tutte le persone fisiche e giuridiche che pur non aderendo come soci operano in vario modo, secondo i fini istituzionali dell’Associazione. Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, e dei collaboratori dovranno versare la propria quota associativa entro il 31 Dicembre di ogni anno. 

 

Art. 8 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, indegnità che verrà sancita dal Comitato Direttivo e/o per mancata osservanza dell'ultimo comma dell'Art. 7 per tre anni consecutivi. 

Art. 9 

II Comitato Direttivo ha il dovere di vigilare affinché non vi sia speculazione alcuna da parte dei soci. Deciderà l'immediata espulsione di chiunque intenda servirsi dell'Associazione per fini personali tanto economici quanto ideologici o politici. La decisione del Comitato Direttivo è insindacabile. Nessun socio può rivendicare diritti e compensi per attività svolte in seno all’Associazione. I rimborsi per comprovate e documentate spese sostenute a favore dell'Associazione dovranno essere deliberate dal Comitato Direttivo. 

Art. 10 

I volontari che avranno assunto impegni di servizio all'estero, dovranno comunicare per iscritto le proprie dimissioni. Le decisioni prese dai volontari o da associati non impegnano l'Associazione sino a quando non saranno accettate dal Comitato Direttivo. Ogni gruppo che opera nei paesi in via di sviluppo avrà un responsabile scelto dal gruppo stesso in accordo con il Comitato Direttivo. II capogruppo opererà in base alle deleghe ottenute dal Comitato Direttivo. L'Associazione dovrà aiutare i volontari nel loro reinserimento psicologico, professionale e comunitario dopo il loro rientro in patria. Gli interlocutori dell'Associazione nei paesi in via di sviluppo, saranno prevalentemente le comunità, gli enti e le organizzazioni locali. 

Organi dell'Associazione 

  1. a)    Assemblea dei soci; 
  2. b)    Comitato Direttivo; 
  3. c)    Presidente; 
  4. d)     Vice-Presidente;
  5. e)    Collegio dei Revisori dei Conti; 
  6. f)    Comitato  

Art. 11 

Assemblea 

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Comitato Direttivo una volta all'anno mediante lettera da spedire almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea. La lettera dovrà contenere l'indicazione dei punti fissati all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora. Se il Comitato Direttivo lo ritiene necessario, può essere convocata l'assemblea anche in via straordinaria. L'assemblea inoltre, può essere convocata su domanda firmata da almeno 1/3 dei soci effettivi. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Tutti i collaboratori possono partecipare all'assemblea ma non hanno voce deliberativa. 

Art. 12 

L'assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 Giugno di ogni anno; delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e i programmi di lavoro che l'organizzazione intende compiere; elegge con voto palese i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente il Vice-Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti; approva le modifiche dello statuto, proposte dal Comitato Direttivo. 

Art. 13 

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. 

Art. 14 

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, nomina un suo presidente per quella assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redigerà un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. 

Art. 15 

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite se alla prima convocazione sono presenti il 51% dei soci, o nella seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza di voti. 

Art. 16 

Comitato direttivo 

II Comitato Direttivo è l'organo responsabile dell'esecuzione delle linee programmatiche generali stabilite dalla assemblea. Esso è composto da un Presidente, un Vice Presidente e da consiglieri in numero che può variare da tre a sette, tutti eletti dalla assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ciascuno dei membri del Comitato Direttivo può essere rieletto nelle medesime o altre funzioni. In caso di dimissione o decesso di un membro, che non sia il Presidente, il Comitato Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un segretario e un tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo. 

Art. 17 

II Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri, e comunque, due volte all'anno per verificare l'andamento della Associazione e predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla assemblea dei soci nei termini stabiliti.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi da un consigliere designato dai presenti.Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto un apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 

Art. 18 

II Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna salvo quanto demandato in via esclusiva all'assemblea. Esso definisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'assemblea; provvede all'esame delle domande di ammissione dei nuovi aderenti; stabilisce in ordine all'espulsione dalla Associazione per indegnità morale o per motivi o atti contrari agli scopi della Associazione di uno o più aderenti; accerta e cura la formazione dei volontari per essere avviati ad assumere impegni nei paesi Meno Avanzati. Nomina il Comitato Tecnico. 

Art. 19 

Presidente 

II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la dirige e rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi in giudizio.Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che di terzi.Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato Direttivo.Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. 

Art. 20 

Collegio dei revisori dei conti 

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti per 3 anni dall'assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. 

Art. 21 

Comitato Tecnico 

II Comitato Tecnico non ha poteri decisionali, ma quelli di progettazione e gestione dei vari progetti. 

Art. 22 

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo. 

Art. 23 

Scioglimento 

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo, sarà devoluto ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione Mani Amiche affinché sia utilizzato a totale vantaggio dell'infanzia povera e sofferente. 

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme di legge in materia di libere associazioni.